Agenti di Commercio e Covid -19: la sorte della clausola Minimo di Affari

COS’È LA CLAUSOLA MINIMO DI AFFARI?

La clausola dei Minimi di Affari può essere inserita all’interno di un contratto di agenzia. Con la stessa, si prevedere l’obbligo, in capo agli agenti, di concludere affari per un importo non inferiore a quello determinato.

Si tratta quindi di uno strumento a disposizione del preponente per prevenire il rischio di insoddisfazione dell’operato dell’agente incaricato.

Si pensi, ad esempio, all’agente con diritto di esclusiva il cui scarso operato potrebbe inficiare il profitto relativo alle opportunità di mercato in una determinata zona.

Nella prassi viene determinata solo per il primo anno e solo raramente viene prevista nel prosieguo del rapporto.

QUALI CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RISPETTO?

In caso di mancato raggiungimento del minimo di affari, le parti possono pattuire diverse conseguenze:

  • variazione di zona senza preavviso
  • eliminazione dell’esclusiva di zona
  • cessazione automatica del contratto per giusta causa ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Tra queste ipotesi, l’ultima è certamente la più frequente e comporta la risoluzione anticipata del contratto con effetto immediato.

Questa possibilità, invocata mediante l’uso di una clausola risolutiva espressa, da modo al preponente di minimizzare i costi e semplificare le procedure per risolvere il contratto in caso di rapporto di agenzia insoddisfacente.

Infatti, quando le parti valutano preventivamente l’importanza di un determinato inadempimento, il giudice non potrà valutare l’entità dello stesso per dichiarare la legittimità, o meno, della risoluzione e dovrà pertanto attenersi a quanto stabilito dalla volontà delle parti. Egli potrà solamente accertare che l’inadempimento stesso sia effettivamente imputabile all’agente obbligato quanto meno a titolo di colpa.

Tuttavia, la clausola è valida solo se, nella sua previsione, siano rispettati i generali principi di correttezza e buona fede. (Ad esempio, sarebbe illegittima una clausola che prevedesse degli importi minimi esorbitanti).

L’IMPATTO DEL PERIODO COVID-19

L’emergenza sanitaria connessa all’emergenza Covid-19 ha avuto importanti ripercussioni nel mondo occupazionale e del lavoro.

La modifica delle condizioni di mercato ha coinvolto anche le attività riservate agli agenti di commercio e ciò impatta anche sulle determinazioni stabilite dalle parti all’interno del contratto di agenzia.

Dinanzi all’impossibilità sopravvenuta per l’agente a svolgere la prestazione non si può escludere che anche la clausola dei Minimi di Affari possa subire qualche eccezione riguardo alla sua validità.

Infatti, il calo di attività, dato anche dalla difficoltà ad incontrare potenziali nuovi clienti, è riconducibile ad una causa estranea all’agente, da questi non prevedibile e comunque inevitabile.

QUALE SORTE PER LA CLAUSOLA MINIMO DI AFFARI?

In vista del nuovo anno, di fronte ad un mercato dall’andamento economico incerto, dovrà valutarsi l’opportunità di prevedere una clausola dei Minimi di Affari. D’altro lato, la stessa potrà essere ridefinita prevedendo un volume minimo degli affari in linea rispetto all’offerta di mercato.

Ad ogni modo, la previsione di una clausola dei minimi non è l’unica soluzione in essere per tutelare il preponente da eventuali rischi sottesi alla stipulazione di un contratto di agenzia.

Un professionista esperto nel settore potrà sicuramente aiutare a redigere un contratto tanto tutelante quanto in linea con un mercato in profondo mutamento.

———————————–

Articoli simili