Contratti e Covid-19

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ormai è chiaro, colpendo direttamente le persone nella loro dimensione psicofisica, ha colpito inevitabilmente anche la società e l’economia.
Una delle principali domande che possono sorgere in questo periodo fatto di incertezze è: cosa succede ai contratti che sono in essere?

In questo approfondimento cercheremo di fare luce sugli eventuali problemi e le possibili soluzioni attuabili.

Prima di approfondire il discorso considerando ogni tipologia contrattuale, riteniamo sia opportuno fare un piccolo ripasso di quelli che sono i tradizionali ostacoli che possono colpire la corretta esecuzione delle obbligazioni:

  1. Inadempimento: è il mancato rispetto dell’obbligazione pattuita e ha come conseguenza il risarcimento del danno. Tuttavia, nel momento in cui la parte inadempiente riesca a dimostrare che la sua inadempienza è dovuta ad una causa a lui non imputabile, sarà esente dall’obbligo risarcitorio;
  2. Impossibilità sopravvenuta: la mancata esecuzione è dovuta a una causa non imputabile al debitore;
  3. Eccessiva onerosità sopravvenuta: la mancata esecuzione è dovuta ad eventi straordinari, non prevedibili e non imputabili al contraente;
  4. Presupposizione: ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, sia stata elevata dai contraenti a presupposto comune avente valore determinante ai fini della permanenza del vincolo, pur in mancanza di un esplicito riferimento nelle clausole contrattuali. Sul punto non c’è unanimità di vedute. Si spazia dall’inefficacia del contratto, all’invalidità per difetto di causa in concreto e alla risoluzione del contratto (ipotesi che trova maggior seguito in giurisprudenza).

E il Coronavirus? Il Coronavirus di per sé non può essere una valida causa per non adempiere, anche se può pregiudicare la prestazione. Sarà quindi necessaria una valutazione concreta, caso per caso.


APPALTO
Con l’appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, nei confronti di un’altra parte, verso un corrispettivo in denaro. È un rapporto di durata quindi l’inadempimento o la causa ostativa dell’inadempimento può intervenire nelle more dell’esecuzione. L’inadempimento può colpire entrambe le parti e l’obbligazione si considera estinta se l’impossibilità perdura sino a quando il debitore non può più essere considerato obbligato oppure se il creditore non ha più interesse nell’assolvimento dell’obbligazione.


VENDITA
Con la compravendita invece si realizza il trasferimento della proprietà di una cosa, di un diritto o di un servizio. Può essere previsto un termine per l’adempimento sia per il pagamento che per l’esecuzione del contratto stesso. Anche in questo caso l’inadempimento può colpire la prestazione sia del compratore che del venditore e come conseguenza può avere l’intimazione ad adempiere, la risoluzione del contratto e\o il risarcimento del danno.
Considerando il rapporto tra le due tipologie contrattuali appena presentate e gli effetti provocati dal Coronavirus possiamo concludere che esso estende i suoi effetti sui contratti se produce per una o per entrambe le parti una causa di sopravvenuta impossibilità o di sopravvenuta onerosità da cui deriva la non imputabilità dell’inadempimento al debitore.
Tuttavia, in caso di impossibilità sopravvenuta, se si tratta di una impossibilità temporanea, l’obbligazione sarà solo sospesa e dovrà comunque essere eseguita con il cessare dell’evento. Eccezione è fatta nel momento in cui, al venir meno dell’evento impeditivo, sia venuto meno l’interesse del creditore al conseguimento della prestazione.

SOMMINISTRAZIONE
Con il contratto di somministrazione, un soggetto (chiamato fornitore) si obbliga, dietro un corrispettivo, ad eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose a favore di un altro soggetto (il cliente).

Nel caso in cui, per un evento di forza maggiore, una delle due parti non adempie all’obbligazione pattuita, la risoluzione del contratto può avvenire per recesso, mutuo consenso, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché inadempimento. Per quest’ultimo caso si dovrà verificare:

  • L’entità dell’inadempimento;
  • La perdita di fiducia circa i successivi inadempimenti.

Gli effetti giuridici del Coronavirus sulle obbligazioni contratte dovranno quindi essere valutati in concreto, caso per caso, anche alla luce delle clausole contrattuali.

AGENZIA
L’agente di commercio e i rappresentanti di commercio rientrano nella categoria degli intermediari commerciali, cioè figure che provvedono alla vendita di prodotti e servizi aziendali attraverso la concreta ricerca della clientela. Queste figure non possono svolgere la propria attività comodamente seduti dietro la scrivania di casa in modalità smart working e questo comporta che gli effetti del lock down li abbiano inevitabilmente investiti.

Molto spesso infatti, all’interno dei contratti è inserita una clausola secondo cui l’agente ha obbligo di trasmettere periodicamente ordini che diano luogo alla conclusione di contratti per una certa cifra prestabilita. La ratio di questa clausola è consentire al preponente di recedere nel momento in cui l’agente non raggiunga gli obiettivi prefissati.
Considerando la situazione di emergenza in cui ad oggi viviamo, è legittimo far valere la suddetta clausola?
No. L’emergenza sanitaria in corso e i conseguenti DPCM, che hanno limitato sensibilmente la libertà di circolazione e hanno disposto la chiusura di numerose attività commerciali, rappresentano, per il loro essere imprevedibili ed inevitabili, la fattispecie di factum principis ovvero una causa di inadempimento derivante dall’attività umana che comporta l’esonero da ogni responsabilità da inadempimento.

Ne consegue che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati non legittima la risoluzione del contratto e che gli stessi obiettivi dovranno essere ricalcolati sulla base della realtà attuale.


AFFITTO D’AZIENDA
Il contratto d’affitto d’azienda ha ad oggetto un insieme unitario di beni mobili e\o immobili, materiali e\o immateriali, destinati all’utilizzo per la produzione di beni e servizi. Si tratta della tipologia contrattuale maggiormente diffusa per gli esercizi commerciali quali bar, ristoranti e centri benessere che con il lock down attuale sono stati chiusi.

Quali sono gli strumenti offerti dal diritto?

Prima di tutto, va detto in via preliminare che nonostante l’eccezionalità della situazione non si può pensare di essere svincolati dagli obblighi assunti nei confronti dell’altra parte. Ciò che si invita a fare prima di tutto è verificare il contenuto delle clausole di rinegoziazione cioè quelle regole convenzionali a cui si può ricorrere ogni qualvolta si verifichi un evento impeditivo durante l’esecuzione del contratto.

Altro strumento sono i principi generali di correttezza e buona fede che devono essere osservati non solo al momento della conclusione del contratto ma anche e soprattutto durante la sua esecuzione. Ed è quindi ovvio il loro richiamo per ogni eventuale modifica finalizzata al riequilibrio contrattuale.

Per quanto riguarda infine le disposizioni normative utili a questa tipologia contrattuale richiamiamo prima di tutto l’art. 1623 c.c. che in materia di affitti stabilisce che, se a causa di una disposizione di legge o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita o un vantaggio, può essere chiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, lo scioglimento del contratto.

In generale poi si possono applicare le norme in materia di:

  • Impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. nei casi in cui essa sia temporanea, sopravvenuta e non imputabile al debitore;
  • Eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. che può portare alla risoluzione del contratto quando è determinata da un evento straordinario ed imprevedibile.

Inoltre, l’attuale dichiarazione di pandemia globale e la conseguente decretazione d’urgenza sono da considerare come eventi di forza maggiore. Essi quindi potrebbero portare a chiedere la sospensione del pagamento degli affitti con l’obbligo di ripresa appena possibile. Tuttavia, questa ipotesi farebbe emergere non pochi problemi come ad esempio il fatto che le conseguenze della sospensione dei pagamenti ricadrebbero inevitabilmente solo sull’affittante.

———————————–

Articoli simili