La pulizia e la sanificazione negli ambienti di lavoro: alcuni chiarimenti

Molti sono stati i dubbi sorti in tema di pulizia e sanificazione: Come va fatta? Che prodotti vanno usati? Ogni quanto bisogna farla? E’ possibile farla internamente oppure occorre chiamare una impresa esterna?

Il Governo, i sindacati e le imprese hanno siglato un protocollo contenente misure specifiche per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Accanto alle ormai tradizionali raccomandazioni circa l’igiene delle mani e l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), è previsto anche l’obbligo in capo alle aziende di provvedere allo svolgimento di attività di pulizia e sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.


COSA SIGNIFICA SANIFICARE?
L’atto della sanificazione è un procedimento complesso che deve essere ben distinto da quello della pulizia: il primo deve essere successivo al secondo in quanto comporta l’eliminazione di batteri e altri agenti contaminanti attraverso l’utilizzo di specifici composti portando ad avere come risultato finale un ambiente salubre.
Sul tema si è pronunciato l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) fornendo un Rapporto intitolato “Indicazione ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” con cui è stato stabilito che la pulizia e la successiva sanificazione possono essere svolte sia separatamente sia con un unico processo utilizzando prodotti che garantiscano la duplice azione.


COME SI PUO’ SANIFICARE UN AMBIENTE CHIUSO?
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COvid-19 negli ambienti di lavoro” raccomanda che l’attività di pulizia sia ripetuta giornalmente mentre quella di sanificazione a cadenza periodica e a discrezione del datore di lavoro.
Quest’ultimo, per scandire la periodicità degli interventi disinfestatori, dovrà valutare l’idoneità degli stessi in base alle attività lavorative svolte nell’azienda.

Per compiere questo procedimento ci si può affidare all’utilizzo di semplici disinfettanti che abbiano una componente pari al 70% di alcol (etanolo) o che siano costituiti da una base di cloro (candeggina) pari allo 0,1%.
È importante sottolineare che, sempre l’ISS, ha ricordato di usare cautela e attenzione nell’utilizzo di queste sostanze per evitare danni, anche irreversibili, agli oggetti e alle persone: ad esempio è raccomandato di non creare miscele con i prodotti di pulizia, soprattutto se contenenti candeggina, ed è rammentata l’areazione degli ambienti sia durante che dopo l’uso dei suddetti prodotti.

Infine, sono state rilasciate indicazioni anche sulla corretta gestione degli impianti di ventilazione. Esse sono diversificate in base al fatto che gli impianti si trovino in casa o negli uffici e nei luoghi pubblici:

  • Nel primo caso occorre pulire con regolarità le prese e le griglie di ventilazione dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone o con alcol etilico 75%;
  • Nel secondo caso invece, se si tratta di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) occorre prima di tutto pulire i filtri secondo le indicazioni dell’impianto di condizionamento e successivamente bisogna monitorare regolarmente i c.d. parametri microclimatici (come il tasso di umidità) ed eliminare il ricircolo dell’aria.

 


COME ASSICURARE LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO?
Il punto 4 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COvid-19 negli ambienti di lavoro” è interamente dedicato alla gestione della pulizia e della sanificazione in azienda.

Prima di tutto, viene chiesto all’azienda di assicurare una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica che oltre ai locali, agli ambienti, alle postazioni di lavoro e alle aree comuni e di svago devono riguardare anche gli strumenti di lavoro quali tastiere, schermi touch e mouse.
Nel momento in cui dovesse essere registrata la presenza di una persona con Covid-19 all’interno degli spazi aziendali, si deve obbligatoriamente procedere alla pulizia e alla sanificazione dei suddetti spazi secondo le disposizioni della circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute ovvero questi dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la sanificazione è raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% (candeggina) o in alternativa di etanolo al 70 % dopo la pulizia con un detergente neutro. Viene inoltre sottolineato che sia durante la sanificazione sia nei momenti ad essa successivi i locali devono essere ben ventilati.

La pulizia e la decontaminazione dovranno riguardare – se presenti – anche le tende, la biancheria da letto e altri materiali in tessuto che dovranno essere sottoposti ad un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° e detergente. Qualora il lavaggio a 90° non dovesse essere possibile per le caratteristiche del tessuto, si dovrà addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base della stessa.

In particolare, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Infine, viene stabilito in modo tassativo che chi è incaricato di condurre le suddette operazioni dovrà indossare i DPI (mascherina FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) che, una volta terminato l’uso dovranno essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto.


CHI DEVE SVOLGERE QUESTE ATTIVITA’?
Le procedure appena descritte possono essere eseguite dal normale personale che si occupa delle pulizie perciò non è obbligatorio chiedere interventi di terzi a condizione che siano rispettate le sopracitate linee guida.
In presenza di un vuoto normativo e in mancanza di indicazioni certe alla luce di quanto citato sopra è ragionevole a nostro avviso consigliare di tenere appositi registri in cui puntualmente documentare le attività di pulizia e di sanificazione fatte, annotando non solo le date di avvenuta attività ma anche le spese sostenute per l’acquisto di prodotti igienizzanti con marchio CE e il pagamento dell’eventuale intervento di soggetti che erogano ordinariamente servizi di pulizie specializzate nella sanificazione degli ambienti di lavoro.

Sulla questione non è mancato neppure l’intervento del Governo: il Decreto Cura Italia ha introdotto un credito di imposta per incentivare e sostenere la sanificazione degli ambienti di lavoro a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che abbiano sostenuto le spese previste per:

  • La sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
  • L’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale dei lavoratori tra cui mascherine chirurgiche, guanti visiere, occhiali e tute di protezione, calzari ma anche gel disinfettante, pannelli e barriere protettivi.

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