Lo smart working: cos’è e come funziona

In queste ultime settimane gli inviti a non uscire dalla propria abitazione sono stati numerosi.
Essi sono diventati ancora più stringenti prima con l’emanazione del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e poi con il successivo DPCM dell’8 marzo in cui sono stati formalizzati in obblighi.
Per non paralizzare totalmente le attività quotidiane e in particolare quelle lavorative è stata raccomandata la “sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare”.
Questa disposizione è stata poi rafforzata dal DPCM dell’11 marzo che richiede alle attività professionali il massimo utilizzo dello smart working per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o comunque a distanza.

 

CHE COS’E
La modalità di lavoro agile non è una misura straordinaria adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19 perché disciplinata dalla Legge n. 81/2017 con cui è stata introdotta.
L’art.18 definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Ciò che caratterizza questa disciplina è la flessibilità con l’attività lavorativa è organizzata: lo scopo di questa legge infatti è incrementare la competitività e allo stesso tempo rendere più semplice la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori che sempre più spesso si trovano a dover rinunciare a possibilità ed opportunità non solo nell’ambito lavorativo ma anche personale e familiare.


COME FUNZIONA
Il c.d. smart working è attivato mediante un accordo scritto, sottoscritto dalle parti, che disciplina la piena esecuzione della prestazione lavorativa, compresi i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro.
Coloro che si avvalgono di questa modalità di prestazione lavorativa hanno il diritto a ricevere un trattamento economico e normativo pari a quello abitualmente applicato, ciò significa che è loro garantita tutela in caso di infortuni e malattie professionali e la consegna di un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e\o specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
L’accordo infine può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e in quest’ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso di almeno 30 giorni.

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