LAVORO & CORONAVIRUS facciamo il punto

PRECAUZIONI DA IMPLEMENTARE DURANTE LA NORMALE ATTIVITA’ LAVORATIVA
Per le attività non soggette ad alcun blocco, fornire ai propri dipendenti dispositivi di protezione e precise istruzioni di comportamento in ossequio alle disposizioni del Ministero:

    • Utilizzo di mascherine con filtro protettivo FFP2 o FFP3
    • Mantenere almeno 1 metro di distanza interpersonale
    • Qualora vi sia la necessità di starnutire, farlo in un fazzoletto da richiudere e gettare immediatamente, oppure nella piega del gomito, e lavarsi le mani o igienizzarle con gel
    • Lavarsi con assidua frequenza le mani con sapone, per almeno 1 minuto, in modo accurato
    • Utilizzare gel disinfettante con percentuale alcolica pari almeno al 60% o superiore
    • Informare il datore di lavoro se si soffre di affezione respiratoria e/o se si ha febbre (maggiore di 37,5°C). In tali casistiche il datore di lavoro deve invitare il dipendente a rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Se il lavoratore dovesse risultare positivo al virus COVID-19 saranno applicate dall’ATS tutte le procedure del caso

È previsto che nello svolgimento di riunioni debbano essere adottate, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto. Ove ciò non sia possibile, dovrà essere in ogni caso garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, evitando altresì assembramenti.

Regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei e dando disposizioni di rispettare il criterio di distanza di almeno 1 metro di separazione tra i presenti. Stesse precauzioni sono valide in presenza di spogliatoi aziendali.

Non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda (es. personale sanitario).

Le misure implementate devono in ogni caso tenere conto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali e sulla privacy, in particolare: “I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Fermo quanto precede i datori di lavoro devono astenersi dal diffondere questionari finalizzati a raccogliere informazioni relative allo stato di salute e/o agli spostamenti del dipendente”.


SMART WORKING
I datori di lavoro dovrebbero organizzare il lavoro dei propri dipendenti in modalità smartworking, da effettuarsi mediante:

    • comunicazione ai dipendenti di attivazione
    • trasmissione dell’informativa sulla salute e sicurezza
    • trasmissione dell’informativa privacy e sull’uso di mezzi informatici
    • redazione dell’autocertificazione
    • comunicazione al ministero ex art. 23 L. 81/2017, tramite il sistema Cliclavoro
    • svolgere / aggiornare eventuali adempimenti assicurativi

Laddove lo smartworking non fosse possibile è necessario promuovere presso i dipendenti la fruizione di ferie o di congedi ordinari.


AMMORTIZZATORI SOCIALI
Nel caso in cui non fosse possibile attivare la modalità di lavoro in smartworking, per il tipo di attività svolta o qualora occorresse sospendere l’attività lavorativa in tutto o in parte, occorre valutare la fruizione di ammortizzatori sociali.
Al riguardo le misure di cassa integrazione avranno efficacia retroattiva e per accedervi occorre rivolgersi al professionista abilitato a farne richiesta.


SPOSTAMENTI PER COMPROVATE RAGIONI DI LAVORO
Evitare gli spostamenti in tutto il territorio nazionale a meno che vi siano comprovate esigenze lavorative, che occorrerà provare, e che saranno valutate “al netto” dello smartworking e delle ferie, nonché in considerazione dell’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la sicurezza dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Fornire a tutti i dipendenti, costretti a recarsi sul posto di lavoro o presso clienti, apposita autocertificazione datata e firmata dal datore di lavoro, nella quale si specificano le motivazioni per le quali il lavoratore si trova nella necessità di effettuare tali spostamenti. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

Al transito e al trasporto merci è esclusa l’applicabilità delle misure restrittive sugli spostamenti di cui all’art. 1 comma 1 lett. a DPCM 8 marzo 2020. Tuttavia, è opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti dei trasportatori, ad esempio: gli autisti non possono scendere dai mezzi se non muniti di dispositivi medici di protezione e prevenzione quali mascherine, guanti monouso ecc.; se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza (1 metro); la documentazione di trasporto deve essere trasmessa in via telematica.

 

 

Per ulteriori approfondimenti contattare:

Dr.ssa Valentina Galbiati – Ge.pa.co. Service S.r.l. – Gestione amministrativa del personale
info@gepaco.it

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