Un lavoratore subordinato speciale: il dirigente

Oggi giorno le aziende, generalmente caratterizzate da una struttura verticale, stanno iniziando ad assumere sempre più spesso una struttura “ramificata” e articolata favorendo un processo di decentramento del potere decisionale a favore di figure alternative all’imprenditore ovvero i dirigenti.


CHI È IL DIRIGENTE

La nozione di dirigente non ha una definizione giuridica chiara e specifica, perciò, per individuare gli elementi caratterizzanti bisogna ricorrere all’analisi e all’interpretazione di alcune norme giuridiche tra cui gli articoli 2094 e 2095 del codice civile:

  • dal primo, rubricato “prestatore di lavoro subordinato” si deduce che il dirigente è colui al quale viene attribuito ampio potere decisionale e una certa autonomia in relazione all’elevato grado di professionalità;
  • dal secondo deriva il principio secondo cui il prestatore di lavoro deve essere inquadrato in base alle mansioni che gli sono affidate.

In linea generale possiamo concludere inquadrando il dirigente come un lavoratore dipendente al quale è attribuito un certo potere decisionale e una certa autonomia nello svolgimento della propria prestazione lavorativa.

Inoltre, è importante sottolineare che tra dirigente e datore di lavoro c’è un rapporto fiduciario che è in ogni caso di natura subordinata: è infatti il datore di lavoro a individuare e dettare quelli che sono gli obiettivi e le finalità che l’azienda deve raggiungere attraverso l’attività del dirigente. Quest’ultimo è quindi chiamato a mettersi in gioco solo per compiere le scelte inerenti allo svolgimento delle attività di promozione, gestione e coordinazione utili al raggiungimento di quegli obiettivi.

Infine, il dirigente è distinto dal c.d. “dirigente per convenzione” cioè un impiegato di livello pari a quello di un dipendente ordinario, al quale sono affidati, seppur in quantità ridotte, poteri di direzione e di iniziativa limitatamente ad un ramo dell’azienda o in determinati reparti o uffici aziendali.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il lavoro dirigenziale, dunque, pur corrispondendo ad una forma di lavoro subordinato non è del tutto ad esso equiparabile questo perché come si vedrà qui di seguito, non sono applicabili tutte le tutele e in generale le disposizioni che si applicano nell’ambito del lavoro subordinato ordinario:

L’orario di lavoro
Per quanto riguarda la gestione dell’orario di lavoro, le tradizionali disposizioni in materia di orario normale, di lavoro straordinario e di riposo giornaliero non si applicano ai dirigenti, al personale direttivo e in generale a tutti coloro che rivestano posizioni caratterizzate da potere di decisione autonomo.
Questo perché il dirigente ha il potere di gestire autonomamente i propri tempi di lavoro e riposo ovviamente a condizione che venga rispettato l’obbligo di lavoro quotidiano.
Sulla questione è intervenuta nel 1999 la Corte di Cassazione stabilendo che in ogni caso la durata della giornata lavorativa dei dirigenti debba rispettare il principio di ragionevolezza ovvero non può essere sensibilmente superiore a quella degli altri lavoratori dipendenti.

Il godimento delle ferie annuali
Differenze sostanziali si riscontrano anche parlando di fruizione delle ferie annuali: viene ripreso il principio generale che vieta la monetizzazione delle ferie da cui deriva la conseguente irrinunciabilità del riposo annuale.
Tuttavia, sottolineando la posizione diversificata e in un certo senso sopraelevata rispetto agli altri lavoratori dipendenti, al dirigente non è riconosciuta la medesima tutela civilistica nei confronti del datore di lavoro in caso ferie non godute perché, come per la gestione dei tempi di lavoro e riposo, è egli stesso ad avere il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia.

Il trattamento economico
Infine, ulteriore differenza dagli ordinari lavoratori dipendenti riguarda il trattamento economico: il dirigente infatti è soggetto ad un trattamento economico decisamente superiore rispetto a tutti gli altri dipendenti. Anche in questo caso la motivazione è scontata: la suddetta differenza retributiva deriva dalla responsabilità che deriva dalle mansioni affidategli.
Inoltre, ad incrementare la suddetta differenza si ricorda anche il c.d. Trattamento Minimo di Garanzia (TMCG) che tiene conto anche di altri fattori quali l’anzianità di servizio.

Fine rapporto e licenziamento
Ultimo elemento distintivo tra il dirigente e gli altri lavoratori subordinati riguarda la disciplina del licenziamento.
In questo contesto la regola generale è la libertà di recesso. Questo significa che il datore di lavoro ha più libertà di recesso in quanto le uniche norme che sono applicabili in questo contesto sono gli articoli 2118 e 2119 c.c. che riguardano rispettivamente il “Recesso dal contratto a tempo indeterminato” e il “Recesso per giusta causa”.
Non si tratta però di una regola assoluta, infatti, a tutela di questa professione esistono alcune norme contrattuali contenute nei CCNL di categoria che stabiliscono che, perché il licenziamento possa essere considerato legittimo e quindi privo di arbitrarietà, debba essere adeguatamente giustificato. Questo peraltro deve essere verificato tramite una valutazione globale della situazione e delle motivazioni poste alla base del recesso.
La tutela in caso di licenziamento illegittimo appare comunque esigua rispetto a quella prevista per il lavoratore subordinato: è infatti riconosciuta una mera tutela risarcitoria che viene calcolata dal Giudice del Lavoro che deve verificare:

  • l’inadeguatezza e l’arbitrarietà della motivazione;
  • l’elemento da cui scaturisce l’adeguatezza della giustificazione e a tal fine ammesso qualsiasi elemento che abbia intaccato il rapporto fiduciario oltre che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o riorganizzazione aziendale.

Concludiamo sottolineando che il ruolo dirigenziale è una forma di lavoro subordinato caratterizzata da un rapporto fiduciario con il datore di lavoro da cui derivano potere decisionale e autonomia direttiva e gestionale. Grazie a questo rapporto la responsabilità del datore di lavoro nei confronti del dirigente appare più mitigata rispetto a quella prevista in relazione al rapporto di lavoro subordinato ordinario.

In virtù di ciò, a nostro avviso, affidarsi ad un esperto della materia giuslavoristica può essere una saggia scelta per entrambe le parti non solo per quanto riguarda la fase di redazione e di sottoscrizione del contratto di lavoro, ma anche e soprattutto nel momento in cui dovesse sorgere un contenzioso tra le stesse e/o il rapporto dovesse cessare.

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