Sinistri stradali: il risarcimento del terzo trasportato

Gli incidenti stradali, indipendentemente dalla loro gravità, sono purtroppo assai frequenti. Le cause sono varie: dalla sfortuna alla distrazione sino ad arrivare a qualche lacuna nel rispetto del codice stradale.
Quello che è certo è che un sinistro cagiona dei danni (di qualsiasi entità) spesso anche alle persone coinvolte: ai conducenti, ai pedoni e ai c.d. terzi trasportati ovvero i passeggeri non conducenti.
Di questi ultimi si parla sempre poco perché sono molto spesso trattati come personaggi secondari e marginali nello scenario di un sinistro e molti sono i dubbi che sorgono in materia di risarcimento del danno e tutela dei diritti dei terzi trasportati.


IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI E IL CODICE CIVILE

Una delle norme principali quando si parla di sinistri stradali è l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni rubricato “Risarcimento del terzo trasportato” secondo cui il danno subito dal terzo trasportato deve essere risarcito dall’agenzia assicurativa del veicolo su cui viaggiava al momento dell’incidente. Fa eccezione solo il caso in cui venga dimostrato che il sinistro sia stato causato da caso fortuito (ad esempio un malore del conducente).
Altro importante riferimento normativo è la lettura combinata degli artt. 2043 c.c. e 2054 c.c.  rubricati rispettivamente “Risarcimento per fatto illecito” e “Circolazione di veicoli”. Con esse è stato introdotto un vero e proprio meccanismo di accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito civile da circolazione stradale poiché viene posto a carico del conducente del veicolo sul quale si trovava il terzo trasportato l’onere di provare l’assenza di colpa nel cagionare il danno.
In ogni caso l’art. 141 C.d.A. stabilisce che il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, debba promuovere la rispettiva procedura nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
Nel momento in cui sia dimostrato che il conducente dell’auto su cui viaggiava anche il terzo trasportato non fosse in alcun modo responsabile è possibile:

  • Che l’agenzia assicuratrice del responsabile del sinistro intervenga estromettendo dal procedimento di risarcimento l’agenzia del primo conducente riconoscendo la responsabilità civile del proprio assistito;
  • Che l’agenzia di assicurazioni del primo conducente (cioè quello che ha subito il sinistro), nel momento in cui abbia già erogato il risarcimento, possa poi rivalersi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

 

PAROLA ALLA GIURISPRUDENZA
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione ponendo dei limiti alla possibilità di chiedere il risarcimento del terzo danneggiato rispondendo a due quesiti sorti in relazione all’interpretazione ed applicazione dell’art. 141 C.d.A.:

  • Quando il terzo danneggiato può ottenere il risarcimento dei danni dalla compagnia di assicurazioni del mezzo su cui stava viaggiando?
    Poiché era molto frequente che, nonostante in giudizio il vettore del veicolo su cui viaggiava anche il terzo fosse ritenuto del tutto esente da colpa, veniva condannata la relativa compagnia assicurativa al pagamento del risarcimento, ci si chiese se la suddetta posizione fosse effettivamente condivisibile.
    La Corte di Cassazione ha risposto ai dubbi emanando la sentenza n. 4147/2019.
    La Corte, infatti, si è chiesta se fosse sufficiente il mero presupposto di essere stato trasportato oppure se fosse necessaria una corresponsabilità (anche minima) con l’altro mezzo per poter condannare al pagamento dei danni anche la compagnia assicuratrice del vettore del mezzo su cui viaggiava anche il terzo trasportato.
    Preferendo la seconda tesi, la Corte ha inoltre sottolineato come anche in questo caso fosse necessario bilanciare due interessi tra loro contrapposti:

    • Quello del terzo trasportato danneggiato ad essere risarcito e
    • Quello dell’assicurazione del conducente che non ha nessuna responsabilità nel causare il sinistro, a non pagare.

Per questo motivo è stato deciso di dare all’art. 141 C.d.A. un’interpretazione contenitiva secondo cui, prima di chiedere il risarcimento del danno all’assicurazione del conducente del veicolo su cui viaggiava anche il terzo trasportato è necessario che venga rilevata una, seppur minima, corresponsabilità, in assenza della quale l’assicurazione potrebbe anche negare il risarcimento.

  • Chi può chiedere il risarcimento dei danni?
    La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi anche su questo secondo quesito con la sentenza n. 1488/2019.
    Con essa è stato stabilito che la richiesta di risarcimento avanzata ai sensi dell’art. 141 C.d.A. è riconosciuta solo ed esclusivamente al terzo trasportato danneggiato. Questo significa che, anche in caso di decesso, essa non è accessibile agli eredi.

Quello delle assicurazioni nel contesto dei sinistri stradali è un ambito molto delicato in cui può apparire difficile districarsi.
Oggi le relazioni sono state rese ancora più stringenti a causa di numerose truffe che hanno colpito le Compagnie. Per questi motivi riteniamo doveroso affidarsi a compagnie che assicurino trasparenza e chiarezza e che soprattutto seguano da vicino ed in prima persona i propri clienti. Inoltre, nel momento in cui dovessero sorgere dei contenziosi è allo stesso modo importante avere al proprio fianco professionisti della materia giuridico-civilistica ed assicurativa.

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