SOCI DI SRL E CONTRIBUZIONE, COME GESTIRLA?

Con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, l’Inps ha fornito chiarimenti sull’obbligo di versamento dei contributi in capo ai soci di srl che non prestano attività lavorativa.

La questione attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria, debba parametrare, o meno, il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi. Ciò tenuto conto anche di quelli da partecipazione a società di capitale nella quale non svolge attività lavorativa.

L’Istituto, con la recente circolare, ha mostrato un allineamento alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’orientamento della Giurisprudenza sul tema.

IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO DELL’INPS RIGUARDO AI SOCI LAVORATORI

Con precedente circolare n. 102 del 2003, l’Istituto precisava che la base imponibile per i soci lavoratori era costituita dalla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società.

Detto reddito, veniva quindi attribuito al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili e a prescindere dalla loro destinazione. Dunque anche se non distribuiti al socio.

In definitiva, questa era la posizione dell’Inps chiamata a interpretare l’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992, disciplinante la determinazione del reddito imponibile per gli iscritti alle Gestioni speciali Artigiani/Commercianti.

L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

Contrariamente a quanto chiarito dall’Inps, la Giurisprudenza ha mostrato da tempo un diverso indirizzo.

Ne sono un esempio le pronunce della Corte di Cassazione nr. 21540/2019, 23790/2019 e 23792/2019.

In particolare, in dette sentenze, la Suprema Corte afferma il principio secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni Artigiani/Commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

In definitiva, condizione per far scattare l’obbligo contributivo è la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

LE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

Le ragioni della Giurisprudenza fanno perno sulla necessaria distinzione tra redditi da capitale e redditi di impresa. Gli utili derivanti dall’essere socio di capitale di società di capitali non rientrano nella nozione di reddito di impresa atteso che gli stessi non afferiscono al reddito derivante da attività di impresa. Ne consegue che non vi è titolo per l’iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti.

D’altro canto, la soluzione adottata dalla Giurisprudenza pare in linea anche con il dettato Costituzionale di cui all’art. 38 co. II, il quale prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, e non quindi a coloro i quali si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.

Infatti, “il reddito da capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti e per i quali la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)” (Cass. 23790/2019).

LA CIRCOLARE INPS N. 84 DEL 10 GIUGNO 2021

La discrepanza tra il precedente orientamento dell’Inps e quello giurisprudenziale è stata abbattuta con l’intervento della recente circolare n. 84.

Allineandosi all’orientamento giurisprudenziale, l’Istituto ha accolto l’orientamento consolidato della Cassazione mutando le precedenti indicazioni fornite dal medesimo Istituto.

Pertanto, con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020, gli utili derivanti dalla mera partecipazione del socio a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, non sono ascrivibili all’obbligo contributivo derivante dall’iscrizione alla Gestione speciale degli Artigiani/Commercianti.

CONCLUSIONI

In conclusione, vista l’oggettiva complessità disciplina che per anni ha comportato un divario tra le interpretazioni dell’Inps e giurisprudenziali, il consiglio è quello di rivolgersi a figure esperte che potranno analizzare la posizione del socio e verificare se sussistano o meno obblighi contributivi aggiuntivi.

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