LAVORO STAGIONALE : IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I contratti a tempo determinato per attività stagionali costituiscono un corpus a sé rispetto alla comune disciplina dei contratti a termine.

Le deroghe alle strette limitazioni imposte ai contratti a tempo determinato, ancor più rigide dopo il decreto Dignità, sono essenziali per poter sostenere le aziende che presentano picchi di attività solo in alcuni momenti dell’anno.

E’ dunque importante cogliere appieno le fonti e le caratteristiche della deroga per sfruttarne quanto più possibile l’utilizzo a vantaggio tanto delle imprese quanto dei lavoratori.

LA RECENTE NOTA DELL’INL

Con nota del 10 marzo 2021, L’ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità.

Come noto, la contrattazione collettiva può individuare ipotesi di attività stagionali ulteriori rispetto a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963. In questi casi, opera una deroga rispetto ai limiti stabiliti per i contatti di lavoro a tempo determinato, così come previsti dal D.lgs. 81/2015.

Inoltre, l’Ispettorato chiarisce che è possibile per le imprese turistiche stagionali, a determinate condizioni, sottoscrivere nel corso dell’anno anche contratti di lavoro a tempo indeterminato senza che per questo venga meno la connotazione di attività stagionale.

Per comprendere al meglio i chiarimenti dell’Ispettorato, riesaminiamo la normativa in materia.

LE LIMITAZIONI AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il Decreto Dignità (D.L. 87/2018) ha ristretto i termini per cui è possibile ricorrere al lavoro a tempo determinato. Fatte salve le eccezioni del periodo Covid, infatti, la possibilità di assumere a termine è esclusa qualora non ne venga esplicitata l’esigenza. Ciò, a meno che si tratti di ipotesi di primo contratto e purchè la durata non sia superiore a 12 mesi.

ALTRE ECCEZIONI

Le ipotesi di proroga del contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi sono strettamente ammesse alle condizioni indicate nell’art. 19 del d.lgs. 81/2015. In ogni caso, il rapporto non potrà durare più di 24 mesi, salvo diversa previsione nei CCNL.

Altro limite riguarda poi il numero di lavoratori assunti a tempo determinato, che non può essere superiore al 20% di quelli assunti a tempo indeterminato, fatta salva sempre una diversa previsione nei CCNL.

LA DEROGA IN CASO DI ATTIVITA’ STAGIONALI

Compresi i limiti della possibilità di ricorrere al contratto determinato, occorre domandarsi se le limitazioni siano previste per le attività stagionali.

Ebbene, in ragione delle caratteristiche di discontinuità, il lavoro stagionale è in realtà soggetto a una regolamentazione speciale che, in molte parti, deroga la disciplina generale del lavoro a termine.

Nello specifico, le deroghe riguardano:

  • la durata massima totale;
  • i limiti quantitativi alla stipula dei contratti;
  • il numero massimo di proroghe;
  • l’obbligo di causale dopo i primi 12 mesi;
  • il rispetto dei periodi di c.d. stop&go.

Si applicano invece le norme previste riguardo alla forma scritta, al criterio di computo e ai criteri per l’assunzione di persone con disabilità.

Le deroghe previste agevolano pertanto non solo il datore, il quale si trova dinanzi ad una scelta obbligata in ragione del carattere dell’attività, ma anche il lavoratore, che potrà essere riassunto più volte dal medesimo datore.

QUALI SONO LE ATTIVITA’ STAGIONALI?

Per attività stagionali si intendono quelle legate al turismo, all’agricoltura e più in generale a servizi con picco di lavoro in determinati periodo dell’anno.

Le stesse vengono elencate più precisamente nel DPR n. 1525/1963, sebbene non sia ancora stato aggiornato.

La vetustà delle attività indicate nel DPR anzidetto, vengono colmate da ulteriori ipotesi individuate nei contratti collettivi.

CONTRATTO COLETTIVO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ STAGIONALI

All’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Dignità, diversi contratti collettivi hanno contribuito a rendere nota la definizione di stagionalità relativa al settore.

In particolare, interessante è notare che i contratti collettivi possono precisare gli elementi che caratterizzano la stagionalità con riferimento a intensificazioni o contrazioni del lavoro che non dipendono dalle scelte aziendali. Alle parti sociali è dunque concesso individuare anche condizioni che prescindono dalle stagioni climatiche.

Tanto concesso, la contrattazione collettiva nazionale supera il concetto di stagionalità correlato ai periodi dell’anno ricomprendendo anche aziende che, pur operando tutto l’anno, si trovano ad affrontare periodi di incremento di attività.

Si pensi, ad esempio, a situazioni legate alle festività religiose o civili, allo svolgimento di manifestazioni o iniziative promozionali o commerciali.

Si comprende quindi quali importanti ripercussioni può comportare la qualifica dell’attività come stagionale sulla possibilità di stipulare contratti a tempo determinato.

LA RECENTE NOTA DELL’ISPETTORATO

Posto quanto fin ora riassunto, l’Ispettorato è recentemente intervenuto fornendo alcuni chiarimenti in merito a:

  • se dall’individuazione delle attività stagionali previste dai CCNL discende la possibilità di derogare in toto ai limiti propri dei contratti a tempo determinato;
  • se è possibile per le imprese che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno stipulare contratti a tempo indeterminato senza con ciò perdere la connotazione di attività stagionale.

Quanto alla prima questione, l’Ispettorato chiarisce che le ipotesi previste dalla contrattazione collettiva sono parificate a quelle previste dal D.P.R. 1525/1963, con conseguente esclusione di ogni limitazione prevista per i contratti a tempo determinato così come disposto dal d.lgs 81/2015.

Quanto alla seconda questione, l’Ispettorato esprime parere positivo. Infatti, le imprese con periodi di inattività, possono in tali momenti di chiusura al pubblico svolgere attività programmatoria o preparatoria, senza che da ciò ne derivi una perdita della caratteristica di stagionalità.

CONCLUSIONE

E’ evidente che la disciplina sul lavoro stagionale presenta caratteri del tutto particolari e rimessi ad oggi in larga parte alla contrattazione collettiva.

Come visto, ciò si spiega in ragione della discontinuità di tali attività, che non possono quindi giustificare le limitazioni imposte alla stipula di contratti a tempo determinato.

Non è semplice acquisire dimestichezza tra i vari tipi di contratti senza incorrere in violazioni della normativa. Per questo, il consiglio è quello di rivolgersi ad una figura esperta che potrà valutare il contratto più idoneo alle esigenze della realtà aziendale.

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