Lavorare da casa: smart working o telelavoro?

Grazie allo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, si è affermata l’idea secondo cui per adempiere ai propri obblighi lavorativi e professionali non sia strettamente necessario recarsi fisicamente in azienda o vivere e/o trasferirsi nelle grandi città se non addirittura in paesi esteri lontani dai propri cari.
Ed è proprio in relazione a questa idea che sono state create delle nuove modalità di lavoro: il telelavoro e il lavoro agile, il c.d. smart working.


DI COSA SI TRATTA?

  • lo smart working è una modalità di lavoro subordinato disciplinata dalla Legge n. 81/2017 che prevede la conclusione di un accordo tra le parti circa la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e la gestione degli orari di lavoro;
  • il telelavoro invece è una forma di lavoro subordinato caratterizzato dallo svolgimento della prestazione in una postazione fissa a distanza rispetto alla sede aziendale che deve la sua introduzione all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004.


CERCHIAMO DI CONOSCERLI MEGLIO

Come già visto nel nostro precedente articolo “Lo smart working cos’è e come funziona”, lo smart working è attivato attraverso un accordo scritto e sottoscritto dalle parti, con cui viene disciplinata la piena esecuzione della prestazione lavorativa, compresi i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro.

Ai lavoratori a cui è data la possibilità di scegliere di avvalersi di questa modalità di lavoro, è garantito sia il diritto al trattamento economico e normativo abitualmente applicato sia la tutela in caso di malattia ed infortuni professionali attraverso la consegna di un’apposita informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e/o specifici connessi a questa particolare modalità di lavoro.
Anche in questo caso il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e il diritto di recesso è sottoposto ad un termine di preavviso di almeno 30 giorni.

Per quanto riguarda il telelavoro invece, si tratta di una forma di lavoro caratterizzata da:

  • decentramento produttivo in quanto il dipendente svolge le proprie prestazioni lavorative in un luogo distinto da quello in cui si trova il suo datore di lavoro;
  • l’utilizzo di tecnologie informative e comunicative sia nello svolgimento dell’attività lavorativa sia nell’ambito della comunicazione con il datore di lavoro;
  • interdipendenza e flessibilità.

Inoltre, esso può distinguersi in:

  1. telelavoro online: quando le parti mantengono i contatti attraverso l’utilizzo di strumenti telematici attraverso cui il datore di lavoro può anche controllare in tempo reale l’operato dei propri dipendenti
  2. telelavoro offline: quando la prestazione lavorativa viene svolta senza l’ausilio di alcuna tecnologia telematica e il potere di controllo del datore di lavoro avviene solo al momento della consegna.

Altre distinzioni di questa modalità di lavoro sono:

  • homeworking o telelavoro a domicilio: la postazione di lavoro è presso l’abitazione del lavoratore che si connette alla rete aziendale tramite internet;
  • working out o telelavoro mobile: manca una sede fissa, il lavoratore svolge la propria attività in maniera mobile comunicando regolarmente con l’azienda attraverso strumenti portatili. I rapporti con il datore di lavoro sono face to face attraverso visite e controlli periodici;
  • telecentri: sono strutture che dispongono degli strumenti necessari per il lavoro a distanza, offrendo postazioni di lavoro e servizi telematici;
  • imprese virtuali: l’azienda fisicamente non ha una sede in quanto esiste solo in rete.

Elemento di affinità con il lavoro agile è la modalità di attivazione: anch’esso, infatti, deve essere fondato su un accordo scritto con cui devono essere fornite al dipendente informazioni chiara e precise circa:

  • le norme contrattuali;
  • la natura e la tipologia dell’attività lavorativa che dovrà essere svolta attraverso il telelavoro;
  • i diretti responsabili del lavoratore;
  • le modalità di esecuzione della prestazione;
  • l’orario di lavoro;
  • le informazioni in materia di salute e sicurezza;
  • l’unità produttiva di riferimento al fine di poter esercitare i propri diritti sindacali.


IN SINTESI

Pur apparendo simili, queste due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono ben distinte grazie ad alcuni elementi essenziali:

  1. la postazione lavorativa: nel telelavoro è fissa e predeterminata nel contratto: una volta scelta ed allestita per poter essere cambiata le parti devono concludere un nuovo accordo. Nel caso dello smart working invece il lavoratore è libero di scegliere la postazione che più preferisce in base a quelle che sono le sue esigenze personali senza dover dar conto delle stesse al datore di lavoro;
  2. l’orario di lavoro: nel telelavoro le parti definiscono gli orari di lavoro all’interno del contratto di lavoro sempre e comunque nel rispetto della legge e dei contratti collettivi. Nello smart working invece è solo il lavoratore a scegliere come gestire la propria giornata lavorativa bilanciandola con gli interessi della vita privata dando vita ad un vero e proprio work life balance perché in questo secondo caso ciò che rileva è il semplice raggiungimento del risultato concordato.

Concludiamo sottolineando che, viste le differenze tra le due modalità di lavoro e soprattutto visti gli attuali e costanti inviti ad attivare ove possibile il lavoro agile a causa della precarietà della situazione sanitaria attuale, affidarsi ad una figura professionale esperta nella materia giuslavoristica può rivelarsi la soluzione migliore in grado di fornire delle certezze in un periodo storico e sociale che purtroppo si sta dimostrando ogni giorno che passa sempre più instabile.

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